Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: collegio consultivo tecnico

Si chiede se la costituzione del collegio consultivo tecnico previsto dall'art.6 del "decreto semplificazioni" DL 76 del 16/07/2020 sia da applicare obbligatoriamente anche a lavori pubblici che seppur superiori alla soglia comunitaria come base d'asta divengono poi inferiori a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
Grazie

I contratti stipulati con i professionisti individuati rientrano nella fattispecie dei servizi di ingegneria ed architettura (supporto al RUP) oppure nelle collaborazioni esterne ex art. 7 del D.Lgsl. 165/2001 (come riferitomi nell'ambito di alcuni corsi di formazione con miei dubbi), con tutte le caratteristiche di quest'ultime: pubblicità, selezione, limiti di importo con difficoltà di allineamento con quanto previsto nell'art. 6 in merito soprattutto alla individuazione dei compensi?

I compensi sono ripartiti tra Ente ed operatore? (dubbio nascente dalla disposizione dell'art. 6 nella parte n cui si dice che le somme necessarie sono attinte dal quadro economico dell'appalto: questo punto è rivolto per la competenza dell'Ente?)

Alla luce della pubblicazione di una imminente gara di appalto per la concessione del servizio in oggetto si chiede se , essendo un servizio di concessione e no lavori deve essere obbligatoriamente costituito il "Collegio consultivo tecnico" di cui all'art. 6 della L 120/2020.??

Viste le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 2020 (LINEE GUIDA PER L’OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI
ARTICOLI 5 E 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.) che all'art. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE) comma 1.2. punto 1.2.1. (Tipologia dei contratti a cui si riferisce la norma) recita testualmente "Il ricorso alla costituzione del CCT, ai sensi dell’art. 6, c. 1, del DL76 riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione. Sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi."
Pertanto si chiede espressamente se la gara in oggetto "concessione del servizio di gestione dei rifiuti per 9 anni per 9 comuni dell'ARO BR1 importo base d'asta 165 milioni di euro" è obbligatorio o non è obbligatorio la costituzione del CCT.
p.s. Nella risposta al quesito si prega di inserire l'intero testo del nostro quesito al fine di avere contezza di domanda e risposta

L'art. 6 del DL 76/2020 conv. in legge 120/2020 stabilisce l’obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico soltanto nei lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria.
Nel caso di appalto integrato in cui, oltre ai lavori, l’aggiudicatario è tenuto a redigere il progetto esecutivo dell’intervento, si chiede quale sia l'ipotesi corretta:
ipotesi 1) il collegio consultivo tecnico obbligatorio è tenuto a pronunciarsi anche su eventuali problematiche inerenti la progettazione esecutiva in quanto problematiche afferenti al contratto di servizi+lavori stipulato con l'aggiudicatario
ipotesi 2) per le problematiche inerenti la progettazione esecutiva deve essere nominato un collegio facoltativo.
In tale seconda ipotesi, si chiede inoltre se detto collegio facoltativo, può coincidere o meno con il collegio obbligatorio.
Si ringrazia e si segnala l’urgenza

In merito al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, è stato espunta dal DL 77/2021 la previsione, prima presente nell’art. 6, c. 7 dl 76/2020, secondo la quale “In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo.”
Le linee guida del consiglio superiore dei lavori pubblici del 21 dicembre 2020:
al par. 6.1.1 prevedono che il compenso per ciascun componente del CCT, è costituito:
a) da una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 50%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 90%.
e b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità
Inoltre al par. 6.2 prevedono un Gettone unico onnicomprensivo che spetta a ciascun componente del CCT, in assenza di determinazioni o pareri.
Si chiede se, nel caso di assenza di determinazioni o pareri, non potendo più riconoscere il gettone omnicomprensivo, si debba comunque riconoscere la “parte fissa” sopra indicata oppure non si debba riconoscere nulla ai componenti del collegio.
Si ringrazia e si segnala l’urgenza

collegio consultivo tecnico
QUESITO del 02/03/2022

Il decreto del MIMS del 17-1 2022 n^ 12 che adotta le "linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO", omissis... " all'art. 1 prevede che debba essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sul sito del Ministero.
Ora, a me non risulta pubblicato.
In mancanza di pubblicazione sulla GU possiamo ritenerlo NON VIGENTE e NON fonte di diritto ATTUALE?

Buongiorno;
si chiede:
1- possono far parte quali componenti dei CCT i dipendenti della stessa Amministrazione che è parte?;
2- in caso positivo come si può/deve pagarli sia nel caso sia un funzionario (con PO) che nel caso sia un dirigente.
Saluti

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
QUESITO del 10/10/2022

ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL DIPENDENTE PUBBLICO PER LE DETERMINAZIONI/PARERI RESI ALLA STAZIONE APPALTANTE IN QUALITA' COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO NOMINATO PER UN APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, SI APPLICA LA NORMA PREVISTA DAL COMMA 9 ART. 61 DELLA LEGGE 133/2008?
GRAZIE

CCT e giurista
QUESITO del 17/11/2022

L'art. 2.6.2 delle Linee Guida CCT del DM 17 gennaio 2022 stabilisce che, nel caso in cui nessuna delle parti abbia nominato come membro un giurista, il Presidente del CCT debba essere necessariamente un giurista. Si chiede se questa disposizione valga solo nel caso di CCT con cinque componenti (come sembra logico e come risulta dal fatto che l'art. si riferisce appunto al CCT che abbia 5 componenti), oppure valga in ogni caso, quindi anche quando i membri sono solo 3.

Il comma 1 dell´art. 215 del dlgs n. 36/2023 prevede: “(…) ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), (…). Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. (…)”.
Pertanto, in caso di lavori sopra soglia e di servizi/forniture per un importo superiore a 1 Mln euro la costituzione del CCT ha carattere obbligatorio, mentre al di sotto di tali soglie la costituzione di tale collegio ha natura facoltativa.
L´art. 2 dell’allegato V.2 sanziona eventuali ritardi e la mancata costituzione del CCT, per i contratti di importo superiore alla soglia di rilevanza europea: "1. (…) L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale (…)".
Il Codice prevede la facoltatività della costituzione del CCT nei contratti di servizi e forniture sopra soglia di importo ricompreso tra 215.000 e 1.000.000 euro, mentre l’allegato V.2, nell’evidenziare le responsabilità in caso di mancata costituzione del CCT, indica genericamente gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea
Ciò premesso, si chiede conferma del fatto che, nei contratti di servizi e forniture, la costituzione del CCT sia obbligatoria solo per importi pari o superiori a 1.000.000 euro e che le eventuali responsabilità dirigenziali ed erariali si riferiscano alla soglia di 1.000.000 euro anziché alla soglia europea.